1. Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonche' gli atti pubblici esecutivi degli Enti ed Autorita' di uno Stato contraente nei settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione sono riconosciuti nell'altro Stato contraente. 2. Per il rifiuto del riconoscimento delle decisioni giudiziarie si osserveranno analogicamente le disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 7 dell'accordo del 16 novembre 1971 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie di atti notarili. Per gli altri atti di cui al paragrafo 1 il riconoscimento potra', tuttavia, essere negato solo se contrasta con l'ordine pubblico dello Stato contraente in cui l'atto deve essere riconosciuto. 3. Le decisioni giudiziarie e gli atti esecutivi, riconosciuti secondo il paragrafo 1, vengono eseguiti nell'altro Stato contraente. Il procedimento esecutivo si svolge secondo le norme vigenti per l'esecuzione delle sentenze e degli atti corrispondenti emessi in tale Stato contraente. La copia della sentenza o dell'atto deve essere munita della formula esecutiva. 4. I crediti relativi a contributi arretrati spettanti ad un Ente di uno Stato contraente, in caso di esecuzione forzata, di procedura fallimentare o di concordato nell'altro Stato contraente, godono degli stessi privilegi di cui godono i corrispondenti crediti in tale Stato contraente.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art37 · fonte del testo

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