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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981
Legge 18 gennaio 1983, n. 33
- Aggiornato al
- 15 febbraio 1983
- Articoli
- 43
- Versioni storiche
- 45
- Art. 1CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale…
- Art. 2La presente Convenzione si applica: 1) in Austria, alla legislazione concernente: a)…
- Art. 3Laddove non venga disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica ai cittadini…
- Art. 4Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini…
- Art. 5Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno…
- Art. 6Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente…
- Art. 7Laddove gli articoli 8 e 9 non dispongano diversamente, si applica la legislazione dello…
- Art. 8Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori ad essi assimilati che risiedano nel territorio…
- Art. 9Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle…
- Art. 10Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonche' su richiesta del…
- Art. 11Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una…
- Art. 12Una persona che soddisfa o potrebbe soddisfare le condizioni per il diritto alle…
- Art. 13Al titolare di pensione dovuta in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati…
- Art. 14Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 3, nonche' dall'articolo 13 le…
- Art. 15L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le…
- Art. 16Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione…
- Art. 171)Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legislazione di…
- Art. 18I competenti Istituti austriaci debbono applicare gli articoli 16 e 17 secondo le regole…
- Art. 19I competenti organismi italiani applicano gli articoli 16 e 17 secondo le regole…
- Art. 20Se ai sensi della legislazione austriaca sussiste il diritto a pensione senza applicare…
- Art. 21Se in base alla legislazione austriaca una persona ha diritto, anche senza ricorrere…
- Art. 22Una persona che, in base alla legislazione di uno Stato contraente, abbia diritto a…
- Art. 23Qualora un cittadino di uno dei due Stati contraenti, recandosi ad assumere servizio…
- Art. 24Se una malattia professionale deve essere indennizzata secondo le legislazioni di…
- Art. 25Ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della durata dell'indennita'…
- Art. 26I lavoratori frontalieri percepiscono l'indennita' di disoccupazione da parte dello Stato…
- Art. 27Una persona che svolge in uno Stato contraente una attivita' dipendente, ha diritto agli…
- Art. 28Gli assegni familiari concessi per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente…
- Art. 29Se la legislazione di uno Stato contraente prevede determinati periodi di attesa per…
- Art. 30Se, secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto della…
- Art. 31Figli, ai sensi del presente capitolo, sono le persone per le quali sono previsti assegni…
- Art. 32Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione…
- Art. 33Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per permettere un…
- Art. 34Tutte le esenzioni o riduzioni previste dalle norme di uno Stato contraente che…
- Art. 35Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che vengano presentati in applicazione della…
- Art. 36Gli Istituti di uno Stato contraente che, secondo la presente Convenzione, debbano…
- Art. 37Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonche' gli atti pubblici esecutivi…
- Art. 38Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato un anticipo, l'importo…
- Art. 39Le controversie tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della…
- Art. 40In base alla presente Convenzione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del…
- Art. 41I diritti che secondo la legislazione austriaca spettano ad una persona che abbia subito…
- Art. 42La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati…
- Art. 43Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati: la Convenzione tra…
