[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

[2]ANIMATI DAL DESIDERIO di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico HANNO STABILITO di concludere un accordo che sostituisca la Convenzione del 30 dicembre 1950 ed hanno quindi nominato loro plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sen. Libero DELLA BRIOTTA

[4]Il Presidente della Repubblica d'Austria il Ministro Federale per gli Affari Esteri Dr. Willibald PAHR.

[5]I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

[6]Articolo 1. 1. Nella presente Convenzione sono da intendersi come segue le espressioni:

  • 1)"Austria": La Repubblica d'Austria, "Italia": la Repubblica italiana;
  • 2)"Legislazione": le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che si riferiscono alla materia di sicurezza sociale, di cui all'articolo 2;
  • 3)"Autorita' competente": per l'Austria: il Ministro Federale per l'amministrazione sociale e, per gli assegni familiari, il Ministro Federale delle finanze; per l'Italia: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in materia di assistenza sanitaria, il Ministro della sanita';
  • 4)"Istituto": l'Ente o l'Autorita', cui spetta in tutto o in parte l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2;
  • 5)"Istituto competente": l'istituto presso il quale la persona e' iscritta al momento della domanda, o nei cui confronti ha o avrebbe ancora diritto a prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato contraente nel quale era da ultimo assicurata;
  • 6)"Familiare": un familiare secondo la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio abbia sede l'istituzione a carico della quale debbano essere corrisposte le prestazioni;
  • 7)"Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati che siano validi secondo la legislazione di uno Stato contraente;
  • 8)"Prestazioni in denaro a, "Pensioni" o "Rendita": una prestazione in denaro, una pensione o una rendita, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, i supplementi, gli adeguamenti e gli aumenti, nonche' le indennita' in capitale e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione tutte le altre espressioni hanno il significato che e' loro attribuito dalle legislazioni rispettive.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art1 · fonte del testo

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