[1]CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina ispirati dal proposito di consolidare gli stretti vincoli storici e di amicizia che uniscono i due popoli. Animati dal desiderio di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto. Hanno stabilito di concludere un accordo che sostituisca la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961. Hanno concordato quanto segue:

[3]Articolo 1.

  • a)Il termine "Italia" indica la Repubblica italiana; il termine "Argentina" indica la Repubblica Argentina;
  • b)Il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
  • c)Il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
  • d)il termine "superstiti" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
  • e)Il termine "residenza" indica la dimora abituale;
  • f)Il termine "soggiorno a indica la dimora temporanea;
  • g)Il termine "legislazione" designa le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione;
  • h)Il termine "Autorita' Competente" indica l'autorita' competente per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e precisamente: per quanto riguarda l'Italia: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita'; per quanto riguarda l'Argentina: il Ministro per l'azione sociale;
  • i)Il termine "Istituzione Competente" indica l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato Contraente nel quale tale istituzione si trova;
  • j)il termine "Stato Competente" indica lo Stato Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente;
  • k)Il termine "organismo di collegamento" indica gli uffici che saranno designati dalle autorita' competenti, i quali saranno abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tramite con le istituzioni competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni;
  • l)Il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o considerati come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonche' i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione, come equivalenti a periodi di assicurazione;
  • m)I termini "prestazioni economiche", "pensioni", "rendite", indicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, inclusi tutti i supplementi e gli aumenti;
  • n)Il termine "prestazioni in natura" indica ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;
  • o)Il termine "prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art1 · fonte del testo

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