Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato:

  • a)i cittadini dell'altro Stato contraente;
  • b)i profughi ai sensi della Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente;
  • c)gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art4 · fonte del testo

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