1)Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti o i suoi superstiti pretendono una pensione, l'Istituto competente deve determinare le prestazioni come segue:

  • a)l'Istituto deve stabilire se, secondo la legislazione che deve applicare, la persona in questione ha diritto alla prestazione cumulando i periodi assicurativi;
  • b)in caso di diritto ad una prestazione, l'istituto deve innanzitutto stabilire l'importo teorico della prestazione che spetterebbe se tutti i periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti fossero stati compiuti esclusivamente secondo la legislazione per esso vigente. Se l'importo della prestazione e' indipendente dalla durata dell'assicurazione detto importo vale come importo teorico;
  • c)l'Istituto deve calcolare la prestazione parziale dovuta in base all'importo calcolato in base alla lettera b), secondo il rapporto che sussiste tra la durata dei periodi assicurativi da considerare in virtu' della legislazione cui si deve attenere e la durata complessiva dei periodi assicurativi che debbono essere considerati secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti. 2. Se i periodi assicurativi, che in virtu' della legislazione di uno Stato contraente debbono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, non raggiungono complessivamente 12 mesi e se in virtu' di detta legislazione, in base a detti periodi soltanto, non sussiste il diritto a prestazioni, in base a detta legislazione non viene corrisposta alcuna prestazione. In questo caso l'Istituto dell'altro Stato contraente deve prendere in considerazione i predetti periodi come se fossero periodi compiuti secondo la propria legislazione sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari