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Miscellanea
Protocollo n. 3
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro · Legge 14 aprile 1982, n. 326
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' dell'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981
- Aggiornato al
- 9 giugno 1982
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 128
- Art. 1PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai…
- Art. 2Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Jugoslavia o nella Comunita', ai sensi…
- Art. 3Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2…
- Art. 4Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in…
- Art. 5Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati…
- Art. 6La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, e'…
- Art. 7Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali…
- Art. 8Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita'…
- Art. 9Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui…
- Art. 10Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo…
- Art. 11Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un…
- Art. 12Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali…
- Art. 13I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali…
- Art. 14L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di…
- Art. 15La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o…
- Art. 16Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo 8…
- Art. 17Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di…
- Art. 18Le merci spedite dalla Comunita' o dalla Jugoslavia per un'esposizione in un altro paese…
- Art. 19Quando un certificato e rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo…
- Art. 20In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle…
- Art. 21La Jugoslavia e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto…
- Art. 22Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Jugoslavia e…
- Art. 23Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio…
- Art. 24Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei…
- Art. 25Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente…
- Art. 26E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la…
- Art. 27La Comunita' e la Jugoslavia adottano le misure necessarie affinche' i certificati di…
- Art. 28La Comunita' e la Jugoslavia adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie…
- Art. 29Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare…
- Art. 30Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
- Art. 31Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore…
- Art. 32Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del…
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