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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro
Legge 14 aprile 1982, n. 326
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' dell'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981
- Aggiornato al
- 9 giugno 1982
- Articoli
- 63
- Versioni storiche
- 128
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA…
- Art. 2La Comunita' e la Jugoslavia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo…
- Art. 3Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare…
- Art. 4Le parti contraenti incoraggiano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di…
- Art. 5La cooperazione nel settore industriale tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge in…
- Art. 6La Comunita' e la Jugoslavia perseguono lo sviluppo ed il rafforzamento della…
- Art. 7Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge in…
- Art. 8Nel settore dei trasporti la Comunita' e la Jugoslavia esaminano la possibilita' di: -…
- Art. 9La Comunita' e la Jugoslavia promuovono gli scambi di informazioni nel settore del…
- Art. 10Al fine di migliorare la qualita' ed il quadro di vita, l'ambiente e le condizioni di…
- Art. 11La Comunita' e la Jugoslavia incoraggiano gli scambi di informazione sull'evoluzione…
- Art. 12Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunita' e la Jugoslavia procedono a…
- Art. 13Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il Consiglio di…
- Art. 14Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le…
- Art. 15Fatte salve le disposizioni speciali, per taluni prodotti, del presente titolo e del…
- Art. 16Il regime di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di…
- Art. 17Il presente accordo non pregiudica le disposizioni dell'accordo sul commercio dei tessili…
- Art. 18Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunita'…
- Art. 19I dazi doganali all'importazione nella Comunita' per i prodotti enumerati nell'allegato B…
- Art. 20Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunita' si riserva di adire il…
- Art. 21Per i prodotti sotto elencati, originari della Jugoslavia, i dazi doganali…
- Art. 22I vini di uve fresche della sottovoce 22.05 ex C I a) ed ex C II a) della tariffa…
- Art. 23Per il tabacco del tipo "Prilep" della sottovoce 214.01 ex B della tariffa doganale…
- Art. 24L'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunita' dei prodotti indicati…
- Art. 25Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua…
- Art. 26I prodotti di cui al presente accordo, originari della Jugoslavia, non possono…
- Art. 27La Jugoslavia concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno…
- Art. 28Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di regimi, speciali relativi alla…
- Art. 29Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le…
- Art. 30La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i…
- Art. 31In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per…
- Art. 32Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna…
- Art. 33I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa…
- Art. 34L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione…
- Art. 35So una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con…
- Art. 36In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta'…
- Art. 37Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le…
- Art. 38Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previste, oppure…
- Art. 39In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi…
- Art. 40In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei…
- Art. 41Nell'attuazione della cooperazione, la Comunita' e la Jugoslavia accordano particolare…
- Art. 42Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunita', nel…
- Art. 43Per l'applicazione degli articoli 41 e 42, la Comunita' e la Jugoslavia cooperano…
- Art. 44Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza Iugoslava, occupati nel proprio…
- Art. 45Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza iugoslava ed…
- Art. 46Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio…
- Art. 47Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 46 non…
- Art. 48E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi…
- Art. 49Il consiglio di cooperazione e' composto da rappresentanti dalla Comunita' e dei suoi…
- Art. 50La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle…
- Art. 51Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento suoi compiti da un…
- Art. 52Nel quadro del, Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a consultazioni…
- Art. 53Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili…
- Art. 54Quando la Comunita' conclude un accordo di associazione o di cooperazione che ha…
- Art. 55Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare…
- Art. 56Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione…
- Art. 57Nei settori contemplati dall'accordo: - il regime applicato dalla Jugoslavia nei…
- Art. 58Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale…
- Art. 59I protocolli 1, 2 e 3, gli allegati A, B e C, nonche' le dichiarazioni e gli scambi di…
- Art. 60La durata dell'accordo e' illimitata. Ciascuna parte contraente puo' denunciare il…
- Art. 61Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il…
- Art. 62Il presente accordo 8 redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese…
- Art. 63Il presente accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive…
