[1]PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

[3]Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5, sono considerati: 1. come prodotti originari della Jugoslavia:

  • a)i prodotti totalmente ottenutivi;
  • b)i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunita', ai sensi del paragrafo 2 cui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all'articolo 3, paragrafo 3. 2. come prodotti originari della Comunita':
  • a)i prodotti totalmente ottenutivi;
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo I di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art1 · fonte del testo

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