1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunita' o dalla Comunita' in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Jugoslavia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo I, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o della Jugoslavia:
- a)un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito;
- b)o da un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o dell'incarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci.
- c)oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
