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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del protocollo
Legge 3 giugno 1978, n. 314
Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni Internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972
- Aggiornato al
- 3 luglio 1978
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 57
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. iiArticolo II La Convenzione del 1928 viene nuovamente modificata dal presente Protocollo…
- Art. iiiArticolo III 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Parti della Convenzione…
- Art. ivArticolo IV Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui 29 Stati ne…
- Art. vArticolo V Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla registrazione di…
- Art. viArticolo VI Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle Parti…
- Art. viiArticolo VII A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo della…
- Art. 1APPENDICE CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE…
- Art. 2La presente Convenzione si applica a tutte le esposizioni internazionali, ad eccezione…
- Art. 3Nonostante la qualifica che potra' essere data ad una esposizione dai suoi organizzatori…
- Art. 4La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi. 2. Le date di apertura e di…
- Art. 5La frequenza delle esposizioni previste dalla presente Convenzione e' regolata nel modo…
- Art. 6Il Governo di una Parte contraente sul cui territorio e' progettata un'esposizione (qui…
- Art. 7Quando due o piu' Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione di…
- Art. 8Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato che ha ottenuto la…
- Art. 9Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiutano la loro…
- Art. 10Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente…
- Art. 11Tutti gli inviti a partecipare ad un'esposizione, che siano indirizzati a Parti…
- Art. 12Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione incaricato di…
- Art. 13Il Governo di ogni Stato che partecipa ad un'esposizione deve nominare un commissario…
- Art. 14Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni nazionali…
- Art. 15Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, ne' dal Governo invitante, ne'…
- Art. 16Il regime doganale delle esposizioni e' fissato dall'allegato della presente Convenzione…
- Art. 17In un'esposizione, non sono considerate come nazionali e, di conseguenza, non possono…
- Art. 18In un'esposizione, non si puo' far uso, per designare un partecipante o un gruppo di…
- Art. 19I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato partecipante devono essere in…
- Art. 20Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in vigore nello Stato…
- Art. 21Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure possibili per assicurare…
- Art. 22Il Governo invitante fa tutto il possibile per facilitare l'organizzazione della…
- Art. 23Il regolamento generale di un'esposizione deve indicare se, indipendentemente dai…
- Art. 24L'Ufficio Internazionale delle Esposizioni, di cui al titolo seguente, puo' fissare dei…
- Art. 25Viene istituita un'organizzazione internazionale denominata "Ufficio Internazionale delle…
- Art. 26L'assemblea generale dell'Ufficio e' composta dai designati dai governi delle Parti…
- Art. 27L'assemblea generale tiene sessioni regolari e puo' anche tenere delle sessioni…
- Art. 28Il Governo di ogni Parte contraente, quale che sia il numero dei suoi delegati, dispone…
- Art. 29Il presidente viene eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto per un periodo di…
- Art. 30La Commissione esecutiva e' composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti…
- Art. 31Il segretario generale, nominato in base alle disposizioni dell'articolo 28 della…
- Art. 32Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea generale alle condizioni…
- Art. 33Ogni Parte contraente puo' proporre un progetto di modifica della presente Convenzione…
- Art. 34Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti circa l'applicazione o…
- Art. 35La presente Convenzione e' aperta, da un lato, all'adesione di ogni Stato, membro…
- Art. 36Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli Stati Parti della presente…
- Art. 37Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta…
