1. Il Governo di una Parte contraente sul cui territorio e' progettata un'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante") per ottenere la propria registrazione deve inviare all'Ufficio una domanda indicando le misure legislative, regolamentari o finanziarie che prevede per tale esposizione. Il Governo di uno Stato non contraente che desideri ottenere la registrazione di un'esposizione puo', nello stesso modo, inviare una domanda all'Ufficio, a condizione di impegnarsi a rispettare per tale esposizione le disposizioni dei Titoli I, II, III e IV di questa Convenzione e i regolamenti decretati per la loro applicazione. 2. La domanda di registrazione deve essere fatta dal Governo incaricato delle relazioni internazionali relative al luogo in cui e' progettata l'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante"), anche nel caso in cui tale Governo non sia l'organizzatore dell'esposizione. 3. L'Ufficio determina in base ai suoi regolamenti obbligatori il termine massimo per fissare la data di un'esposizione e il termine minimo per il deposito della domanda di registrazione; esso precisa i documenti che devono accompagnare tale domanda. Fissa, inoltre, con regolamento obbligatorio, l'ammontare dei contributi richiesti per le spese relative all'esame della domanda. 4. La registrazione non e' accordata se l'esposizione non soddisfa le condizioni fissate dalla presente Convenzione ed i regolamenti stabiliti dall'Ufficio.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art6 · fonte del testo

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