1. Il presidente viene eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto per un periodo di due anni fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, ma non rappresenta piu' lo Stato di cui e' cittadino per tutta la durata del proprio mandato. Egli e' rieleggibile. 2. Il presidente convoca e dirige le riunioni dell'assemblea generale e cura il buon funzionamento dell'Ufficio. In sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente incaricato della Commissione esecutiva o, in sua assenza, da uno degli altri vice-presidenti, nell'ordine della loro elezione. 3. I vice-presidenti sono eletti fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, dall'assemblea generale che determina la natura e la durata del loro mandato e designa in particolare il comitato di cui si occupano.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art29 · fonte del testo

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