Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, ne' dal Governo invitante, ne' dalle autorita' locali, ne' dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtu' della deroga prevista dall'articolo 14. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art15 · fonte del testo

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