1. Il Governo di ogni Parte contraente, quale che sia il numero dei suoi delegati, dispone di un voto in seno all'assemblea generale. Tuttavia, il suo diritto di voto viene sospeso se la totalita' delle quote da esso dovute, in base al successivo articolo 32, supera il totale delle sue quote che si riferiscono all'anno in corso ed all'anno precedente. 2. L'assemblea generale puo' validamente deliberare quando il numero delle delegazioni presenti alla seduta ed aventi diritto di voto e' costituito almeno dai due terzi di quello delle Parti contraenti con diritto di voto. Se tale quorum non viene raggiunto, essa viene nuovamente convocata sullo stesso ordine del giorno, alla scadenza di almeno un mese. In tal caso, il quorum richiesto viene ridotto alla meta' del numero delle Parti contraenti con diritto di voto. 3. I voti si hanno sulla base della maggioranza delle delegazioni presenti che esprimono il loro voto pro o contro. Tuttavia, nei seguenti casi viene richiesta la maggioranza dei due terzi:

  • a)adozione di progetti di emendamento della presente Convenzione;
  • b)adozione e modifica dei regolamenti;
  • c)adozione del bilancio e approvazione dell'ammontare delle quote annue delle Parti contraenti;
  • d)autorizzazione a modificare le date di apertura e di chiusura di un'esposizione alle condizioni previste dal precedente articolo 4;
  • e)registrazione di un'esposizione sul territorio di uno Stato non membro in caso di concorrenza con un'esposizione sul territorio di una Parte contraente;
  • f)riduzione degli intervalli previsti dall'articolo 5 della presente Convenzione;
  • g)accettazione delle riserve ad un emendamento presentate da una Parte contraente; quando il detto emendamento debba essere adottato, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 33, alla maggioranza dei quattro quinti o all'unanimita';
  • h)approvazione di ogni progetto di accordo internazionale;
  • i)nomina del segretario generale.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art28 · fonte del testo

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