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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati
Legge 19 luglio 1988, n. 313
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986
- Aggiornato al
- 4 agosto 1988
- Articoli
- 77
- Versioni storiche
- 81
- Art. 1Traduzione non ufficiale ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1986 Articolo 1 Obiettivi Gli…
- Art. 2Agli effetti del presente accordo: (1) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti…
- Art. 3dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro…
- Art. 4di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a…
- Art. 5, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. L'Organizzazione…
- Art. 6del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio…
- Art. 7e attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila…
- Art. 8e vicepresidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente…
- Art. 9del Consiglio 1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni…
- Art. 10dei voti 1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono…
- Art. 11di votazione del Consiglio 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti…
- Art. 12del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue…
- Art. 13con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere…
- Art. 14di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle…
- Art. 15del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e…
- Art. 16del comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato…
- Art. 17del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio ed…
- Art. 18di votazione e decisione del comitato esecutivo 1. Ciascun membro del comitato esecutivo…
- Art. 19per le decisioni del Consiglio e del comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per le…
- Art. 20dell'Organizzazione 1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione…
- Art. 21ed immunita' 1. l'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare…
- Art. 22finanziarie ed impegni dei membri 1. Per la gestione ed il funzionamento del presente…
- Art. 23del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre…
- Art. 24dei contributi al bilancio amministrativo 1. I contributi al bilancio amministrativo di…
- Art. 25e pubblicazione dei conti 1. Entro il piu' breve termine, e comunque non oltre sei mesi…
- Art. 26giornaliero e prezzo indicativo 1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao…
- Art. 27A. Struttura dei prezzi 1. Agli effetti del presente accordo, vengono fissati i seguenti…
- Art. 28di conversione 1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati da…
- Art. 29fine ("fine o "flavour) 1. Nonostante l'articolo 32, le disposizioni del presente accordo…
- Art. 30, capacita' ed ubicazione della scorta stabilizzatrice 1. Per raggiungere gli obiettivi…
- Art. 31della scorta stabilizzatrice 1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta…
- Art. 32per il finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Il prelievo imposto sul cacao…
- Art. 33con il Fondo comune per i prodotti di base Quando il Fondo comune per i prodotti di base…
- Art. 34a conto della scorta stabilizzatrice 1.Le spese di funzionamento e di conservazione della…
- Art. 35dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice 1. I fondi della scorta stabilizzatrice…
- Art. 36della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo…
- Art. 37della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo e' inferiore al prezzo…
- Art. 38della scorta stabilizzatrice 1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo…
- Art. 39complementari 1. Quando il prezzo indicativo e' pari o al di sotto del prezzo inferiore…
- Art. 40di ritiro 1. Il volume totale di cacao ritirato in un qualunque momento, conformemente al…
- Art. 41del cacao ritirato 1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del…
- Art. 42' al programma di ritiro 1. I membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi…
- Art. 43dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice 1. Se, in un qualunque momento durante…
- Art. 44Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio puo' in qualsiasi momento riesaminare…
- Art. 45e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a…
- Art. 46di importazione e di esportazione 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il…
- Art. 47di controllo 1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di…
- Art. 48tra i membri 1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il piu' possibile…
- Art. 49e scorte 1. Ogni membro esportatore puo' stabilire un piano di adeguamento della propria…
- Art. 50di approvvigionamento e accesso ai mercati 1. I membri svolgono la loro politica…
- Art. 51e promozione 1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao…
- Art. 52del cacao 1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei puo' nuocere all'incremento…
- Art. 53-sviluppo scientifico Il Consiglio puo' incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo…
- Art. 54trasformato 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le…
- Art. 55commerciali con non-membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non…
- Art. 56L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione: (a) delle…
- Art. 57Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche…
- Art. 58annuo e ralazione annuale 1. Entro il piu' breve termine dopo la fine di ciascun anno…
- Art. 59dagli obblighi in circolazione eccezionali 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale…
- Art. 60differenziate e correttive I membri esportatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri…
- Art. 61Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulare in…
- Art. 62Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non…
- Art. 63del Consiglio in caso di denuncia 1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte…
- Art. 64norme di lavoro I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita…
- Art. 65Dal I settembre 1986 al 30 settembre 1986 incluso il presente accordo sara' aperto…
- Art. 66Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del…
- Art. 67, accettazione, approvazione 1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione…
- Art. 68Il presente accordo e' aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni…
- Art. 69di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare…
- Art. 70in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1›…
- Art. 71Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.
- Art. 72In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo'…
- Art. 73Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3…
- Art. 74dei conti in casi di recesso o di espulsione 1. In caso di recesso o di espulsione di un…
- Art. 75, proroga ed estinzione 1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del…
- Art. 76Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un…
- Art. 77supplementari e transitorie 1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo…
