dell'Organizzazione 1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo in conformita' delle decisioni del Consiglio stesso. 3. Il Consiglio previa consultazione del comitato esecutivo nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio. 4. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile dinanzi a Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal Presente accordo, nonche' di ogni altra funzione che il Consiglio puo' determinare. La responsabilita' inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo. 5. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'organizzazione e' responsabile dinanzi al direttore esecutivo il quale a sua volta e' responsabile dinanzi al Consiglio. 6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto e' possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. Ne' il direttore esecutivo, ne' il direttore della scorta stabilizzatrice, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao. 8. Nell'adempimento dei loro doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. 9. Il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon eercizio delle loro funzioni ai termini del presente accordo.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art20 · fonte del testo

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