giornaliero e prezzo indicativo 1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo, espressi entrambi per tonnellata nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP). 2. Il prezzo giornaliero, soggetto al paragrafo 4 del presente articolo, e' dato dalla media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi piu' vicini alla borsa del cacao di Londra e alla borsa del caffe', zucchero e cacao di New York al momento della chiusura di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York espresse in dollari statunitensi viene convertita nel suo equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale piu' appropriato dollaro statunitens/DSP stabilito dal Fondo Monetario Internazionale. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo piu' vicino in cui scadono i contratti. 3. Il prezzo indicativo e' dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di dieci giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei dieci giorni di borsa consecutivi precedenti e' stata pari, inferiore o superiore a questa cifra. 4. IL Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto piu' soddisfacente di quelli indicati nel presente articolo.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art26 · fonte del testo

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