dei voti 1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioe' di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. 2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino Trimestrale delle Statistiche per il Cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 4. Nessun membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafo. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformita' del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art10 · fonte del testo

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