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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 · Legge 20 febbraio 2002, n. 30
- Aggiornato al
- 14 marzo 2002
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 36
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI…
- Art. 2La presente Convenzione si applica alla prevenzione, alla preparazione ed alla lotta…
- Art. 3generali 1. Le Parti, in considerazione degli sforzi gia' intrapresi a livello nazionale…
- Art. 4Individuazione, consultazione pareri. 1. Al fine di intraprendere misure preventive e di…
- Art. 5della portata della Convenzione Le Parti interessate, su iniziativa di una di loro…
- Art. 6Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali…
- Art. 7dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione Nell'ambito del suo ordinamento la…
- Art. 8alle emergenze 1. Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire…
- Art. 9e divulgazione al pubblico 1. Le Parti provvederanno affinche' adeguate informazioni…
- Art. 10di notifica degli incidenti industriali 1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di…
- Art. 11Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una…
- Art. 12reciproca 1. Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale…
- Art. 13e Responsabilita' Le Parti sosterranno adeguate iniziative a livello internazionale per…
- Art. 14e sviluppo Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di…
- Art. 15di informazioni Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno…
- Art. 16di tecnologia 1. Le Parti, in compatibilita' con le loro leggi, regolamenti e prassi…
- Art. 17' competenti e punti di contatto 1. Ciascuna Parte designera' o istituira' una o piu'…
- Art. 18delle parti 1. I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza delle Parti della…
- Art. 19di voto 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le…
- Art. 20Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le, seguenti…
- Art. 21delle controversie 1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo…
- Art. 22relative alla comunicazione di informazioni 1. Le norme della presente Convenzione non…
- Art. 23Le Parti rendono conti periodicamente dell'attuazione della presente Convenzione.
- Art. 24bilaterali e multilaterali 1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in…
- Art. 25degli Annessi Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della…
- Art. 26alla convenzione 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Il…
- Art. 27La presente Convenzione e' aperta a Helsinki dal 17 marzo 1992 al 18 marzo 1992…
- Art. 28Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di…
- Art. 29, accettazione, approvazione ed adesione 1. La presente Convenzione e' soggetta alla…
- Art. 30in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo…
- Art. 31In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a…
- Art. 32autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e…
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