[1]di tecnologia

[2]1. Le Parti, in compatibilita' con le loro leggi, regolamenti e prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti di incidenti industriali in particolare grazie alla promozione di: (a) uno scambio di tecnologia disponibile su varie basi finanziarie; (b) cooperazione e contatti industriali diretti; (c) scambio di informazioni e di esperienze; (d) fornitura di assistenza tecnica. 2. Nel promuovere le attivita' specificate al paragrafo 1, sotto-paragrafi (a) a (d) del presente Articolo, le parti creeranno condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e gli individui appropriati nei settori sia pubblici che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di progettazione e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art16 · fonte del testo

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