[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente,articolo, lo strumento depositato da un' organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'Articolo 27 non e' calcolato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 3. Nei confronti di ciascun Stato o organizzazione di cui all'articolo 23 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento, di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato o di, tale organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art30 · fonte del testo

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