[1]Individuazione, consultazione pareri.

[2]1. Al fine di intraprendere misure preventive e di predisporre misure di preparazione, la Parte di origine adottera' misure, come opportuno, per individuare attivita' a rischio nell'ambito della sua giurisdizione ed accertare che le Parti colpite siano notificate riguardo ad ogni attivita' proposta o esistente. 2. Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attivita' a rischio che sono ragionevolmente suscettibili di causare effetti trasnsfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sul fatto di sapere se un' attivita' e' a rischio o meno, ciascuna di esse puo', a meno le Parti interessate non si accordino su un altro metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione ad una Commissione d'inchiesta in conformita' con la disposizioni dell'Annesso IX per un parere. 3. Le Parti, per quanto riguarda le attivita' proposte o esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell'Annesso III al presente documento. 4. Quando un'attivita' a rischio 4 soggetta ad una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attivita' a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto Ambientale in un contesto transfroritaliero, dovra' essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art4 · fonte del testo

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