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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 · Legge 11 marzo 2025, n. 29
- Aggiornato al
- 21 marzo 2025
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA…
- Art. 2Campo di applicazione materiale (1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni…
- Art. 3Campo di applicazione personale (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono…
- Art. 4Parita' di trattamento Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le…
- Art. 5Disposizioni generali Salvo quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i…
- Art. 6Disposizioni particolari Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti…
- Art. 7Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle…
- Art. 8Eccezioni agli articoli 5 e 6 Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o le…
- Art. 9Esportabilita' delle prestazioni in denaro Salvo quanto diversamente disposto nel…
- Art. 10Assicurazione volontaria (1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se…
- Art. 11Totalizzazione Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto…
- Art. 12Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo) Se…
- Art. 13Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione…
- Art. 14Periodi di assicurazione inferiori ad un anno Nonostante quanto disposto all'articolo 13…
- Art. 15Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni…
- Art. 16Pensioni minime (1) Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti…
- Art. 17Disposizioni particolari Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la…
- Art. 18Diritto alle prestazioni (1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla…
- Art. 19Intesa amministrativa Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti concorderanno la…
- Art. 20Scambio di informazioni Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a…
- Art. 21Collaborazione amministrativa (1) Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi…
- Art. 22Assistenza diplomatica e consolare Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno…
- Art. 23Esenzioni e riconoscimento degli attestati (1) Qualora la legislazione di uno Stato…
- Art. 24Organismi di collegamento Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire…
- Art. 25Domande, dichiarazioni e ricorsi (1) Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che…
- Art. 26Corrispondenza tra Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento Le Autorita', le…
- Art. 27Pagamento delle prestazioni (1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che…
- Art. 28Recuperi L'Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione non…
- Art. 29Protezione dei dati personali Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per…
- Art. 30Decorrenza (1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di…
- Art. 31Entrata in vigore (1) Il presente Accordo sara' ratificato da entrambi gli Stati…
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