[1]Campo di applicazione materiale

[2](1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti: in Italia:

  • a)l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
  • b)l'assicurazione per l'indennita' di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternita';
  • c)l'assicurazione contro la disoccupazione;
  • d)i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. In Albania:
  • a)l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)l'assicurazione per l'indennita' di malattia e maternita';
  • c)l'assicurazione contro la disoccupazione; (2) Il presente Accordo si applichera' egualmente nel caso che norme sopravvenute modifichino le legislazioni di cui al punto 1. (3) Il presente Accordo si applichera', altresi', alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche' il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette estensioni. (4) Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonche' all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 16. (5) Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art2 · fonte del testo

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