[1]Collaborazione amministrativa

[2](1) Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, mezzi istruttori nell'altro Stato contraente per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato. (2) Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, lo fanno nell'ambito della propria attivita' istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo. (3) Una parte contraente mette a disposizione gratuitamente dell'altra la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari gia' acquisite che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente ai fini del presente accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 19, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art21 · fonte del testo

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