[1]Disposizioni particolari

[2]Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:

  • 1)Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarra' soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
  • 2)La persona che esercita un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si reca ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione del primo Stato, purche' la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
  • 3)Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
  • 4)I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
  • 5)Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
  • 6)I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art6 · fonte del testo

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