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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro
Legge 22 maggio 1978, n. 277
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976
- Aggiornato al
- 15 giugno 1978
- Articoli
- 60
- Versioni storiche
- 366
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA Sua…
- Art. 2La Comunita' e la Tunisia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo…
- Art. 3Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: -…
- Art. 4La cooperazione tra la Comunita' e la Tunisia si prefigge in particolare i seguenti fini…
- Art. 5Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di…
- Art. 6La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo…
- Art. 7Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di…
- Art. 8Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti…
- Art. 9Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari…
- Art. 10Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le…
- Art. 11Si applicano alla Tunisia le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'atto…
- Art. 12Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i…
- Art. 13La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci…
- Art. 14Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato…
- Art. 15Per i prodotti sottoelencati, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione…
- Art. 16A condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio…
- Art. 17Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente…
- Art. 18Con decorrenza dal 1 luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce…
- Art. 19Per i prodotti di seguito elencati, originari della Tunisia, i dazi doganali…
- Art. 20Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune…
- Art. 21Per i prodotti indicati qui di seguito, originari della Tunisia, i dazi doganali…
- Art. 22La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare…
- Art. 23I tassi di riduzioni di cui agli articoli 15, 18, 19, 20 e 21 si applicano ai dazi…
- Art. 24Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua…
- Art. 25I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Tunisia, non possono beneficiare…
- Art. 26Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Tunisia concede…
- Art. 27Le Parti contraenti si comunicano entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, le…
- Art. 28Qualora la Tunisia, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato…
- Art. 29In occasione degli esami di cui all'articolo 54 dell'Accordo, le Parti contraenti…
- Art. 30La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i…
- Art. 31In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per…
- Art. 32Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna…
- Art. 33I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa…
- Art. 34L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione…
- Art. 35Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con…
- Art. 36In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta'…
- Art. 37Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le…
- Art. 38In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei…
- Art. 39Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel proprio…
- Art. 40Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed…
- Art. 41Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio…
- Art. 42Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 41 non…
- Art. 43E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi…
- Art. 44Il Consiglio di cooperazione e' composto dai membri del Consiglio delle Comunita'…
- Art. 45La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del…
- Art. 46Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un…
- Art. 47Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione…
- Art. 48Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili…
- Art. 49Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza…
- Art. 50Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare…
- Art. 51Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione…
- Art. 52Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a)…
- Art. 53Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dalla Tunisia nei confronti…
- Art. 54Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo…
- Art. 55I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo…
- Art. 56Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra…
- Art. 57Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il…
- Art. 58Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese…
- Art. 59Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive…
- Art. 60Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive…
