1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Marocco concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre, il Marocco puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari