1. I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare al Marocco un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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