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Miscellanea
Protocollo n. 1
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro · Legge 22 maggio 1978, n. 277
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976
- Aggiornato al
- 15 giugno 1978
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 366
- Art. 1PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro…
- Art. 2Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra'…
- Art. 3L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la…
- Art. 4I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca…
- Art. 5Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere…
- Art. 6I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata…
- Art. 7Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo…
- Art. 8Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato…
- Art. 9All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e la Tunisia definiscono di comune…
- Art. 10Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il…
- Art. 11La Tunisia o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono…
- Art. 12Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle…
- Art. 13Nel quadro della sua legislazione vigente, la Tunisia riserva agli appalti e contratti…
- Art. 14La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato tunisino puo'…
- Art. 15Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, la Tunisia…
- Art. 16I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal…
- Art. 17Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti…
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