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Penale
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967
Legge 28 gennaio 1971, n. 267
- Aggiornato al
- 21 maggio 1971
- Articoli
- 48
- Versioni storiche
- 50
- Art. 1Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza…
- Art. 2Non potra' essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, ne'…
- Art. 3TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Capitolo I…
- Art. 4La competenza dell'autorita' giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione e' stata…
- Art. 5Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione…
- Art. 6L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del Paese in cui e'…
- Art. 7La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto…
- Art. 8La decisione di esecutorieta' ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per…
- Art. 9La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda…
- Art. 10Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute…
- Art. 11Le transazioni avanti le autorita' giudiziarie competenti ai sensi della presente…
- Art. 12I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi nel territorio…
- Art. 13Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di…
- Art. 14Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e…
- Art. 15Le Alte Parti Contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La…
- Art. 16Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o…
- Art. 17L'estradizione non sara' concessa se l'infrazione per la quale e' domandata e'…
- Art. 18L'estradizione potra' non essere concessa se l'infrazione per la quale e' richiesta…
- Art. 19In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' concessa…
- Art. 20L'estradizione sara' rifiutata: a) se le infrazioni a motivo delle quali essa e'…
- Art. 21La domanda di estradizione sara' inviata per via diplomatica. Essa sara' accompagnata…
- Art. 22In caso di urgenza, a richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si…
- Art. 23Si potra' porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti (20) giorni…
- Art. 24Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le…
- Art. 25Se l'estradizione e' domandata in concorrenza da piu' Stati sia per gli stessi fatti sia…
- Art. 26Quando si da' luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infrazione o che…
- Art. 27Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua…
- Art. 28Se l'individuo reclamato e' perseguito o condannato nello Stato richiesto per…
- Art. 29L'individuo che sara' stato consegnato non potra' essere ne' perseguito, ne' giudicato in…
- Art. 30Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato richiedente…
- Art. 31L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Parti…
- Art. 32Le spese determinate dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato…
- Art. 33Qualora la comparizione personale di un testimonio sia assolutamente necessaria in un…
- Art. 34Si dara' seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che…
- Art. 35Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per crimini e…
- Art. 36Sotto riserva delle disposizioni particolari sull'estradizione, gli atti e documenti…
- Art. 37Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una…
- Art. 38Lo Stato richiesto si limitera' ad assicurare la consegna dell'atto al suo destinatario…
- Art. 39Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prendera' a proprio carico le spese derivanti dalla…
- Art. 40In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul…
- Art. 41L'autorita' richiesta puo' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa…
- Art. 42Le persone di cui e' richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla…
- Art. 43L'autorita' giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie…
- Art. 44Su espressa domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' richiesta dovra': 1)…
- Art. 45L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo, per cio' che concerne lo Stato…
- Art. 46Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorita' giudiziaria…
- Art. 47La presente Convenzione e' applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla…
- Art. 48La presente Convenzione sara' ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al…
