Se l'individuo reclamato e' perseguito o condannato nello Stato richiesto per un'infrazione diversa da quella motivante la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato dovra' cio' nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 27. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sara' differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sara' effettuata ad una data che sara' determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 e i commi 4, 5, e 6 di detto articolo saranno in tal caso applicabili.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art28 · fonte del testo

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