L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Parti Contraenti; di un individuo consegnato all'altra Parte sara' accordata su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno di tale domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un'infrazione che da' luogo ad estradizione. Non sara' tenuto conto delle condizioni previste dall'articolo 16 e relative alla durata delle pene. Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti:

  • a)qualora un atterraggio non sia previsto, lo Stato richiedente avvertira' lo Stato il cui territorio sara' sorvolato e attestera' l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 22 e lo Stato richiedente inviera' una regolare domanda di transito;
  • b)qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente inviera' una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art31 · fonte del testo

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