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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000
Legge 19 agosto 2003, n. 244
- Aggiornato al
- 2 settembre 2003
- Articoli
- 42
- Versioni storiche
- 46
- Art. 1CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA La Santa Sede…
- Art. 2di applicazione quanto alla materia 1. La presente Convenzione si applica: Alle…
- Art. 3di applicazione quanto alle persone La presente Convenzione si applica, indipendentemente…
- Art. 4' di trattamento Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone…
- Art. 5' delle prestazioni Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le…
- Art. 6all'assicurazione volontaria 1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina…
- Art. 7di cumulo 1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste…
- Art. 8generali 1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto alla…
- Art. 9particolari 1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le…
- Art. 10varie Le Autorita' Competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune…
- Art. 11dei periodi di assicurazione e liquidazione delle prestazioni 1.a) Ai fini…
- Art. 12o modifica delle prestazioni e nuovo calcolo delle medesime 1. Se per l'aumento del costo…
- Art. 13particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni Qualora un lavoratore, tenuto…
- Art. 14minimo di pensione 1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle…
- Art. 15dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione Le variazioni…
- Art. 16in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente I…
- Art. 17in itinere L'infortunio in itinere sopravvenuto sul territorio di una Parte contraente…
- Art. 18in natura di grande importanza La concessione da parte dell'istituzione del luogo di…
- Art. 19tra Istituzioni L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle…
- Art. 20per malattia professionale se l'interessato e' stato esposto al rischio in una sola Parte…
- Art. 21per malattia professionale se l'interessato e' stato esposto nelle due Parti contraenti…
- Art. 22di una malattia professionale indennizzata Qualora si accerti che l'assicurato abbia…
- Art. 23dovute dall'istituzione competente nel caso in cui l'assicurato sia portatore di postumi…
- Art. 24di infortunio grave tra Istituzioni Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima…
- Art. 25Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto…
- Art. 26di pensione o rendita 1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtu' della…
- Art. 27delle prestazioni Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti…
- Art. 28e assistenza reciproca delle Autorita' e Istituzioni competenti Le Autorita' e le…
- Art. 29particolari delle Autorita' Diplomatiche Le Autorita' Diplomatiche di ciascuna Parte…
- Art. 30in valuta Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti…
- Art. 31da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione 1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti…
- Art. 32particolari delle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento Le…
- Art. 33istanze e documenti 1. Le istanze e gli altri documenti presentati in applicazione della…
- Art. 34Amministrativo di applicazione Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti…
- Art. 35di comunicazione delle Autorita' competenti Le Autorita' competenti delle due Parti si…
- Art. 36mediche 1. L'Istituzione competente di una Parte contraente e tenuta, su richiesta…
- Art. 37di prestazioni 1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una…
- Art. 38transitorie 1. La presente Convenzione non da' luogo a prestazioni con decorrenza…
- Art. 39ed entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 40La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere…
- Art. 41In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai…
- Art. 42paritetica per l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione Se in avvenire…
