[1]o modifica delle prestazioni e nuovo calcolo delle medesime

[2]1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 11, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo. 2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 11.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art12 · fonte del testo

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