[1]di pensione o rendita

[2]1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni e' a carico della Parte debitrice della pensione o rendita. 2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtu' delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari