[1]da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

[2]1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione. 2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione. 3. L'attestazione relativa all'autenticita' di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da Autorita', Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sara' ritenuta valida dalle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art31 · fonte del testo

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