[1]particolari

[2]1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni:

  • a)il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi;
  • b)i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti;
  • c)i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalita' da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

[3]2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), e' applicata tenuto conto della seguente eccezione: i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non gia' coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformita' alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari