Le navi battenti bandiera di uno degli Stati contraenti, in possesso dei documenti necessari attestanti la loro nazionalita', conformemente alla loro legislazione nazionale, saranno considerate navi di questo Stato contraente. I documenti di bordo, rilasciati o riconosciuti dalle competenti Autorita' di uno degli Stati contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altro Stato contraente. Le navi di ciascuno degli Stati contraenti, munite di certificati di stazza, rilasciati secondo la legislazione vigente, non saranno sottoposte a nuove misurazioni nei porti dell'altro Stato. In caso di modifica del sistema di misurazione della stazza da parte di uno degli Stati contraenti, il medesimo deve dame comunicazione all'altro, allo scopo di poter determinare le condizioni di equivalenza.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art7 · fonte del testo

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