I. - Le navi battenti bandiera di una delle alte Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale alta Parte contraente. II. - Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorita' di una delle alte Parti contraenti, o da queste riconosciuti, alle navi battenti la propria bandiera. Le navi di ciascuna delle alte Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non saranno sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra alta Parte. In ogni caso di modifica del sistema di stazzatura da parte di uno dei due Stati, questo ne dovra' dare comunicazione all'altro ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art6 · fonte del testo

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