1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti necessari attestanti la loro nazionalita', conformemente alla loro legislazione nazionale, saranno considerate navi di detta Parte contraente. 2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle competenti Autorita' di una delle Parti contraenti per le navi battenti la propria bandiera sono riconosciuti dall'altra Parte contraente. 3. Le navi di ciascuna Parte contraente munite di certificati di stazza, rilasciati secondo la legislazione vigente, non saranno sottoposte a nuova stazzatura nei porti dell'altra Parte. 4. In caso di modifica del sistema di misurazione della stazza da parte di una delle Parti contraenti, quest'ultima dovra' informarne l'altra Parte, al fine di poter determinare le condizioni di equivalenza.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art3 · fonte del testo

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