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Impresa
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975
Legge 13 aprile 1977, n. 238
- Aggiornato al
- 2 giugno 1977
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo: a) per "nave dello Stato contraente" si intende qualsiasi…
- Art. 3Gli Stati contraenti confermano il principio della liberta' della navigazione marittima…
- Art. 4Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Accordo, gli Stati contraenti…
- Art. 5Ciascuno degli Stati contraenti accordera' alle navi dell'altro Stato il medesimo…
- Art. 6Gli Stati contraenti, nei limiti della propria legislazione e dei regolamenti portuali…
- Art. 7Le navi battenti bandiera di uno degli Stati contraenti, in possesso dei documenti…
- Art. 8Ciascuno degli Stati contraenti riconoscera' quale documento di identita' dei membri…
- Art. 9Le persone munite del documento di identita', previsto all'articolo 8 del presente…
- Art. 10Ai marittimi che siano cittadini di uno dei due Stati contraenti sara' consentito di…
- Art. 11Nell'interesse della navigazione il Comandante della nave di uno degli Stati contraenti…
- Art. 12Le navi di ciascuno degli Stati contraenti che approdano in uno dei porti dell'altro…
- Art. 13Nel caso che una nave di uno degli Stati contraenti subisca avaria od altro incidente…
- Art. 14Le Autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti non conosceranno delle…
- Art. 15I pagamenti e tutte le spese relative al trasporto marittimo tra i due Stati contraenti…
- Art. 16Il trattamento che i due Stati contraenti reciprocamente si concedono con il presente…
- Art. 17Sulla base di intese tra gli organi competenti degli Stati contraenti, delegazioni degli…
- Art. 18Il presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di…
