1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorita' di una delle Parti contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altra Parte contraente. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non sono sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra Parte contraente. In caso di modifica del sistema di stazzatura delle navi da parte di una delle Parti contraenti, questa ne dovra' dare comunicazione all'altra ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art6 · fonte del testo

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