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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunita', firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973
Legge 13 aprile 1977, n. 216
- Aggiornato al
- 23 maggio 1977
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 57
- Art. 1CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE…
- Art. 2Gli obiettivi del Centro sono: a) sviluppare modelli dinamici dell'atmosfera per la…
- Art. 3Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il piu' ampiamente…
- Art. 4Il Consiglio dispone dei poteri e adotta, i provvedimenti necessari all'esecuzione della…
- Art. 5Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei…
- Art. 6Il Consiglio, deliberando all'unanimita': a) fissa il limite massimo delle spese per…
- Art. 7Il Comitato consultivo scientifico e' composto di dodici membri nominati dal Consiglio a…
- Art. 8Il Comitato finanziario si compone di: a) un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati…
- Art. 9Il direttore e' il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo nei…
- Art. 10Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro e' retto dallo…
- Art. 11Il programma di attivita' del Centro e' adottato, su proposta del direttore, dal…
- Art. 12Il bilancio del Centro e' stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell'apertura…
- Art. 13Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta convertibile…
- Art. 14I conti relativi alla totalita' delle entrate e spese del bilancio, nonche' il bilancio…
- Art. 15Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessita' nel settore…
- Art. 16I privilegi e le immunita' di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonche'…
- Art. 17Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o piu' Stati membri ed…
- Art. 18Ogni Stato membro puo' inviare al direttore proposte di emendamento della presente…
- Art. 19Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la presente…
- Art. 20Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione puo'…
- Art. 21Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo…
- Art. 22La presente Convenzione e' aperta, presso il Segretariato Generale del Consiglio delle…
- Art. 23A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario…
- Art. 24Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifica agli Stati…
- Art. 25La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigore della…
- Art. 26La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, inglese…
