1. Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto. 2. Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l'importo dei suoi contributi arretrati supera l'importo dei contributi da esso dovuti in virtu' dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera m), puo' tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare. 3. Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto e' necessaria per costituire il quorum in tali decisioni. 4. Per la constatazione dell'unanimita' e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonche', nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art5 · fonte del testo

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