1. Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee. La denuncia diventa effettiva alla fine del secondo esercizio finanziario successivo all'anno durante il quale essa e' stata notificata. 2. Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione rimane tenuto a contribuire al finanziamento di tutti gli impegni assunti dal Centro anteriormente alla denuncia ed a rispettare gli obblighi che lo Stato in questione, in qualita' di Stato membro, aveva contratto nei confronti del Centro, anteriormente alla denuncia. 3. Lo Stato membro che ha denunciato la presente Convenzione decade dai suoi diritti sul patrimonio del Centro e dovra' indennizzarlo, alle condizioni fissate dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), per ogni perdita, per il Centro, di beni situati sul territorio di detto Stato, a meno che non venga concluso un accordo speciale per assicurare al centro l'uso di tali beni.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art19 · fonte del testo

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