1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita':

  • a)fissa il limite massimo delle spese per l'esecuzione del programma delle attivita' del Centro relativo ai cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • b)delibera sull'ammissione di nuovi membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3;
  • c)decide, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, in merito al ritiro della qualita' di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;
  • d)decide in merito allo scioglimento, del Centro conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2;
  • e)autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con degli Stati; esso puo' autorizzano a concludere detti accordi;
  • f)conclude, con uno o piu' Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del protocollo sui privilegi e le immunita' previsto all'articolo 16, ogni accordo complementare per l'esecuzione di tale protocollo. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreche' l'insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:
  • a)adotta il regolamento finanziario del Centro;
  • b)adotta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell'organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed approva la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il direttore a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma;
  • c)decide, su proposta del direttore, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;
  • d)delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19;
  • e)decide l'eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;
  • f)fissa, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, le modalita' di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:
  • a)adotta il proprio regolamento interno;
  • b)adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprieta' industriale e ai diritti d'autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni;
  • c)approva l'accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio e' situata la sede del Centro;
  • d)nomina il direttore del Centro e il suo supplente per una durata di cinque anni al massimo; il loro mandato puo' essere rinnovato una o piu' volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;
  • e)fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
  • f)puo' porre fine al mandato del direttore o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro, applicabili;
  • g)approva il regolamento interno del Comitato consultivo scientifico conformemente all'articolo 7 paragrafo 4;
  • h)fissa, conformemente all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2;
  • i)adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), il programma di attivita' del Centro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11;
  • j)delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell'esercizio trascorso, nonche' sul bilancio delle attivita' e delle passivita' del Centro e da' atto al direttore dell'esecuzione del bilancio;
  • k)autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con gli organismi scientifici e, tecnici nazionali degli Stati membri, e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attivita' hanno un rapporto con i suoi obiettivi; puo' autorizzarlo a concludere tali accordi;
  • l)fissa le condizioni alle quali l'utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 puo' essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;
  • m)decide sull'eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;
  • n)adotta, conformemente all'articolo 18, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri sugli emendamenti da apportare alla presente Convenzione;
  • o)determina, conformemente all'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' previsto all'articolo 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonche' le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14 dello stesso protocollo. 4. Quando non e' prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art6 · fonte del testo

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