1. Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o piu' Stati membri ed il Centro sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ivi compreso il protocollo sui privilegi e le immunita' previsto all'articolo 16, o su uno dei casi previsti all'articolo 24 di detto protocollo, che non possa essere risolta grazie ai buoni uffici del Consiglio, e' sottoposta, su istanza inviata da una delle parti in causa all'altra, ad un tribunale arbitrale, costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, a meno che le parti non convengano tra di esse, entro un termine di tre mesi, di risolvere la controversia in un altro modo. 2. Ognuna delle parti della controversia, anche se costituita da piu' Stati membri, designa un membro del tribunale arbitrale entro due mesi dalla data di ricevimento della istanza di cui al paragrafo 1. Tali membri designano, entro due mesi dalla designazione del secondo membro, un terzo membro che sara' il presidente del tribunale e che non puo' essere cittadino di uno Stato membro parte della controversia. Se uno dei tre membri non e' stato designato entro i termini previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia, su istanza di una delle parti, procedera' alla sua designazione. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti della controversia. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese relative al membro da essa designato presso il tribunale e alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale. Le parti della controversia assumono, a proprio carico, in parti uguali, le spese riguardanti il presidente del tribunale e le altre spese, a meno le il tribunale non decida altrimenti. Il tribunale fissa le sue altre norme di procedura.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art17 · fonte del testo

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