Se tra i due Governi dovesse nascere qualche vertenza circa l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione o per quanto concerne una delle concessioni contemplate dalla Convenzione stessa, essa verra' sottoposta, nel caso non sia stata risolta in un tempo ragionevole per via diplomatica o per altre vie amichevoli, ad un tribunale arbitrale la cui sentenza sara' obbligatoria. Detto tribunale arbitrale sara' composto di due membri e di un super arbitrio. Ciascuno dei due Governi nominera' un membro. Il superarbitro, che non dovra' avere la nazionalita' di nessuno dei due Paesi, sara' designato di comune accordo tra i due Governi. Se la comune designazione del superarbitro non avra' avuto luogo entro il termine di sei mesi dalla data in cui uno dei due Governi avra' proposto il regolamento arbitrale della vertenza, si procedera' a tale designazione applicando per analogia l'articolo 45, 4° comma e seguenti, della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali. Ogni controversia che potesse sorgere tra i due Governi circa l'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale sara' sottoposta al giudizio del tribunale che ha emesso la sentenza. Resta inteso che il presente articolo sara' applicabile ad ogni vertenza che, secondo l'avviso di uno dei due Governi, riguardi sia l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni contemplate dalla Convenzione stessa, che l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza arbitrale.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art18 · fonte del testo

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